#aps
Serendippo è una associazione di promozione sociale (n. 7612), ha sede in via G.M. Mitelli 11/2 a Bologna (Italia), non ha finalità di lucro, persegue le proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nel pieno rispetto della dignità dei propri iscritti, ispirandosi a principi di democrazia, di uguaglianza e di non discriminazione di carattere religioso, politico, etnico, culturale e di sesso.
Serendippo is an organization of social promotion (n. 7612), is base in G.M. Mitelli 11/2 in Bologna (Italy), is non-profit and devoted to community, solidarity and social purposes. It fully acknowledges the dignity of its associates and works according to the principles of democracy and equality, rejecting any discrimination based on religion, politics, ethnicity, culture, gender and sexual orientation.
STATUTO
Art. 1 - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE
E' costituita un’associazione di promozione sociale denominata “SERENDIPPO APS” (d'ora in avanti l’Associazione).
Art. 2 - SEDE e DURATA
L'Associazione ha sede nel Comune di Bologna.
L’Associazione potrà istituire con delibera dell’Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali. La variazione di sede legale nell’ambito comunale, deliberata dall’Assemblea ordinaria dei soci, non dovrà intendersi quale modifica del presente statuto.
La durata dell'Associazione è illimitata.
Art. 3 – FINALITÀ E ATTIVITÀ
L'Associazione non ha finalità di lucro, persegue le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nel pieno rispetto della dignità dei propri iscritti, ispirandosi a principi di democrazia, di uguaglianza e di non discriminazione di carattere religioso, politico, etnico, culturale e di sesso.
Per il perseguimento delle predette finalità, l’Associazione svolge, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, dei loro familiari conviventi o di terzi, le seguenti attività di interesse generale:
• l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle altre attività di interesse generale di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117;
• interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio.
L’associazione, tramite lo svolgimento delle attività di interesse generale sopra elencate, promuove l’attività artistica e di recupero di urbano e sociale rafforzando e rimettendo in luce il valore e le qualità di ogni persona valorizzandone le differenze.
A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni sono rivolte alla:
• promozione e diffusione della cultura e dell’arte in genere, attraverso attività sociali, didattiche e performative rivolte a bambini, giovani, migranti e persone di ogni età;
• divulgazione di ogni forma di cultura attraverso tutti i mezzi artistici e creativi;
• promozione di laboratori artistici e creativi con le scuole di ogni ordine e grado; attività culturali rivolte anche a categorie svantaggiate, da realizzarsi in sinergia con enti pubblici e privati;
• organizzazione di eventi culturali, concerti, spettacoli, rassegne, concorsi, viaggi-studio e residenze artistiche, proiezione di film e documentari;
• realizzazione di attività di formazione: corsi di aggiornamento per insegnanti, corsi di perfezionamento, istituzioni di gruppi di studio e di ricerca, etc.;
• promozione, organizzazione e realizzazione di attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
• pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute, di materiale audiovisivo, ecc.;
• promozione e tutela dei diritti umani sociali e civili;
• promozione e/o gestione di ogni altra iniziativa, ritenuta idonea al raggiungimento degli obiettivi sociali.
Per il raggiungimento dei propri fini potrà aderire a organizzazioni che perseguono finalità coerenti con quelle dell’associazione.
L’Associazione può infine raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo. Tale attività può anche essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore. Attività che devono avvenire nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.
L’Associazione può inoltre svolgere attività diverse da quelle precedentemente elencate, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, secondo i criteri e i limiti previsti dalla disciplina applicabile. La loro individuazione è operata dal Consiglio Direttivo.
Per la realizzazione delle proprie attività, l’Associazione si avvale in modo prevalente del lavoro volontario e gratuito dei propri associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore.
ART. 4 - SOCI
Possono essere soci dell’Associazione le persone fisiche che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli, accettando il presente Statuto.
È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.
ART. 5 - REQUISITI E MODALITA’ DI ADESIONE
Chi vuole entrare a far parte dell’Associazione fa domanda all’Organo Amministrativo.
Sull’istanza si pronuncia l’Organo Amministrativo con delibera motivata da adottarsi entro 60 (sessanta) giorni da comunicarsi all’interessato. In esito all’ammissione il richiedente è iscritto nel libro degli associati.
Il richiedente al quale sia stato comunicato il rigetto della domanda può chiedere, entro 60 (sessanta) giorni, che sull’istanza di ammissione si pronunci l’assemblea nella prima adunanza successiva.
In caso di domanda di ammissione a socio presentata da un minore, la stessa dovrà essere controfirmata dall’esercente la responsabilità genitoriale. Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento della maggiore età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.
A persone associate che si sono distinte per particolari meriti è possibile attribuire la qualifica di “Socio onorario”, che risponde comunque al principio di uguaglianza di tutti i soci, senza esclusione o diversificazione di diritti e doveri.
Il Consiglio Direttivo può comunque appositamente delegare uno o più consiglieri all’accoglimento delle domande di nuova ammissione, previo pagamento della quota associativa; in tal caso, è tenuto a ratificarne l’operato entro 30 (trenta) giorni. Nel caso in cui il consigliere delegato dovesse decidere per la non ammissione, la richiesta dovrà essere valutata dal Consiglio Direttivo, che dovrà essere convocato, per la relativa decisione, nei successivi 30 (trenta) giorni.
Art. 6 - DIRITTI DEI SOCI
I soci hanno diritto di partecipazione alle attività e alle strutture dell’Associazione.
Ogni socio gode dell’elettorato attivo e passivo.
I soci hanno diritto a esaminare i libri sociali obbligatori, previa richiesta scritta da inviarsi al Consiglio Direttivo con un preavviso minimo di 15 giorni. In particolare, l’accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede dell’Associazione, con modalità tali da non intralciare la gestione sociale, durante gli orari d’ufficio indicati dall’Associazione. I soci sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall’Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l’esercizio del controllo.
Art. 7 - DOVERI DEI SOCI
I soci sono tenuti:
- all’osservanza del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
- a sottoscrivere eventuali dichiarazioni di impegno in relazione a quanto sopra;
- a versare la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.
La quota associativa non è restituibile, è intrasmissibile e non rivalutabile.
Art. 8 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO - SANZIONI
La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione, per decadenza determinata dal mancato versamento della quota associativa annuale o dalla perdita dei requisiti previsti dalla legge o dallo Statuto per l’adesione all’Associazione o per causa di morte.
Ciascun socio dovrà comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo la propria volontà di recedere, il recesso avrà effetto a partire dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.
Costituiscono causa di applicazione di sanzioni disciplinari (tra cui la esclusione) il mancato rispetto delle norme statutarie, regolamentari, del codice etico o delle deliberazioni o direttive legittimamente assunte dagli organi preposti dell’Associazione o in generale l’assunzione di comportamenti o lo svolgimento di attività contrari agli interessi morali o materiali dell’Associazione e ai principi di democrazia interna, in tutti i casi in cui possa derivare un danno, di qualunque natura, anche morale, all’Associazione.
In tali casi, il Consiglio Direttivo dell’Associazione, valutato il comportamento del singolo socio, potrà adottare i seguenti provvedimenti disciplinari:
- richiamo scritto;
- esclusione dall’Associazione.
Il Consiglio Direttivo adotterà i provvedimenti disciplinari di cui sopra tenuto conto della gravità della condotta o infrazione commessa e degli eventuali episodi di recidiva della medesima o di altra condotta o infrazione. Il Consiglio Direttivo dovrà prima contestare per iscritto al socio l’addebito così che egli abbia la possibilità di presentare, nei successivi 10 giorni, al Consiglio Direttivo controdeduzioni e difese per un riesame della singola posizione, con facoltà anche di chiedere di essere sentito personalmente.
All’esito del riesame (in caso di esito negativo di quest’ultimo) o, in mancanza di istanze di riesame da parte del socio, al termine del periodo di 10 giorni di cui sopra, il provvedimento disciplinare potrà essere adottato dal Consiglio Direttivo. Di esso dovrà essere data comunicazione scritta al socio, il quale, entro 15 giorni dall’avvenuta ricezione, potrà ricorrere al Collegio dei Probiviri dell’Associazione ovvero, nel caso in cui l’organo non sia stato istituito, all’Assemblea dei soci, che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile. I provvedimenti sanzionatori non sono sospesi in pendenza di ricorso.
Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro 2 (due) mesi decorrenti dall’inizio dell’esercizio sociale comporta l’automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità.
I soci receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annuale versata.
Il recesso, l’esclusione, la decadenza del socio determinano automaticamente la decadenza dalla carica sociale eventualmente rivestita all’interno dell’Associazione.
Art. 9 - PATRIMONIO
Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili comunque appartenenti all'Associazione medesima, nonché da tutte le altre entrate e rendite comunque conseguite. Tutto quanto costituente il patrimonio dell’Associazione deve essere in ogni caso obbligatoriamente utilizzato e destinato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dal presente Statuto.
Art. 10 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO
In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altro ente del Terzo Settore con finalità analoghe o in ogni caso avente finalità di pubblica utilità o di utilità sociale, secondo le disposizioni dell’Assemblea dei Soci, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sentito in ogni caso il preventivo parere dell’Ufficio previsto dal Codice del Terzo Settore.
Art. 11 - RISORSE ECONOMICHE
L’Associazione trae le risorse economiche per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, da:
1. quote e contributi degli associati;
2. eredità, donazione e legati;
3. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
4. contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
5. entranti derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
6. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
7. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
9. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
Art. 12 - SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO
L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.
L’Associazione, in relazione all’esercizio sociale, redige il bilancio di esercizio, costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale, con l’indicazione dei proventi e degli oneri, dalla relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali.
Il bilancio di esercizio è predisposto dal Consiglio Direttivo, che provvede a depositarlo nella sede dell’Associazione almeno 15 giorni prima della riunione dell’Assemblea indetta per la sua approvazione.
L’Associazione redige altresì il bilancio sociale nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. o sia ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo.
L’Assemblea approva il bilancio di esercizio (unitamente al bilancio sociale, ove la sua redazione sia obbligatoria o ritenuta opportuna) entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.
Qualora ammesso dalla norma del Terzo Settore, il bilancio di esercizio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.
Art. 13 - UTILI O AVANZI DI GESTIONE E FONDI DI RISERVA
È vietata la distribuzione, anche indiretta, del fondo comune costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed agli altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
Gli utili e gli avanzi di gestione debbono essere impiegati esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
L’attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall’Associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’Associazione.
Art. 14 - ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Sono organi dell’Associazione:
1. l’Assemblea dei Soci;
2. il Consiglio Direttivo, organo di amministrazione;
3. il Presidente;
4. l’Organo di Controllo (ove nominato);
5. il Collegio dei Probiviri (ove nominato).
Art. 15 - ASSEMBLEA DEI SOCI
L'Assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. E’ il massimo organo rappresentativo dei soci dell’Associazione che la costituiscono. E' convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale (ove la redazione di quest’ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo); è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell’Associazione, o per l’assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione; è inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% dei soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall’orario di convocazione.
Per l’Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell’Associazione, occorre in prima convocazione la presenza (personale o per delega) di almeno tre quarti dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, che non può aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima, occorre la presenza (personale o per delega) di almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto e il voto favorevole di almeno i 2/3 dei presenti.
Per l’Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto.
Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro soci da almeno un mese (se minori votano per il tramite dell’esercente la responsabilità genitoriale). Ciascun socio ha diritto a un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun socio può rappresentare in Assemblea sino ad un massimo di due soci.
Al fine di garantire la più ampia partecipazione degli associati, in caso di impossibilità a procedere ad una adunanza con intervento diretto degli associati ovvero su scelta del Consiglio Direttivo o, laddove lo richiedano un decimo degli associati, l’assemblea può svolgersi a distanza, mediante l’utilizzo di modalità telematiche che saranno individuate dall’Organo direttivo.
Resta fermo l’obbligo di garantire l’immediata identificazione degli associati intervenuti, il diritto di voto, nonché il diritto di partecipazione e di intervento degli stessi alla discussione dei punti all’ordine del giorno.
Nel caso di svolgimento dell’Assemblea con modalità telematiche, quest’ultime devono essere rese note a tutti gli associati, al fine di permettere loro un adeguato intervento alla riunione.
La convocazione è effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo con avviso, da affiggersi all'albo o nella bacheca della sede dell’Associazione o da portare a conoscenza dei soci con altre forme di pubblicità (quali, ad es., posta ordinaria, posta elettronica) almeno quindici giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.
L’Assemblea nomina un Segretario e, all’occorrenza, gli scrutatori. L’Assemblea sia ordinaria sia straordinaria è normalmente presieduta dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.
Le deliberazioni sono assunte con voto palese, tranne nei casi in cui venga richiesto il voto segreto dalla legge o da almeno il trenta per cento dei soci presenti.Di ogni seduta dell’Assemblea è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, il verbale da trascriversi sul libro delle adunanze dell’Assemblea, custodito a cura del Consiglio Direttivo presso la sede dell’Associazione.
Art. 16 - I COMPITI DELL'ASSEMBLEA
L'Assemblea ha i seguenti compiti:
- elabora e fissa i principi e gli indirizzi generali dell'Associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale (quest’ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia comunque ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo);
- approva i regolamenti interni;
- effettua proposte per le attività istituzionali, secondarie e strumentali;
- delibera le modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- previa determinazione del numero dei componenti, elegge e revoca il Consiglio Direttivo;
- nomina l’Organo di Controllo, la società di revisione legale o il revisore legale dei conti, ciascuno nei casi in cui le relative nomine siano obbligatorie ai sensi del Codice del Terzo settore;
- delibera in merito alla eventuale costituzione del Collegio dei Probiviri e ne nomina i relativi membri;
- delibera in merito ai ricorsi in materia di esclusione dei soci, nei casi in cui non venga nominato il Collegio dei Probiviri;
- delibera in ordine alla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove l’azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle scelte del metodo delle votazioni;
- può nominare, con riferimento alle singole adunanze assembleari, il proprio presidente.
Art. 17 – CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è l’organo di amministrazione dell’Associazione ed è composto da un numero dispari di membri compreso tra un minimo di 3 e un massimo di 7 eletti fra i soci.
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente (salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione), durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Art. 18 - ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall’Assemblea. L’Assemblea dei Soci chiamata ad eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, in apertura dei lavori assembleari, può nominare/ eleggere una Commissione Elettorale composta da tre membri soci non candidati alle elezioni, per presiedere le operazioni elettorali, predisporre il seggio elettorale, nel caso in cui l’Assemblea decida – a maggioranza degli aventi diritto di voto presenti – per la votazione segreta e scrutinare i voti espressi.
In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica, dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 3 volte consecutive, il Consiglio Direttivo provvede alle sostituzioni nominando i primi dei non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali. Le eventuali sostituzioni andranno ratificate dall’Assemblea immediatamente successiva.
Le nomine effettuate nel corso del triennio decadono alla scadenza del triennio medesimo.
Nell’impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio Direttivo non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea dei Soci, cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell’organo fino alla sua naturale scadenza.
Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 15 giorni l’Assemblea dei Soci perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.
Art. 19 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione. Si riunisce tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ed è convocato, a mezzo lettera, email da spedirsi non meno di otto giorni prima della adunanza, dal Presidente; in caso di urgenza, il predetto termine può essere ridotto a due giorni.
Il Consiglio Direttivo può essere convocato altresì quando ne facci richiesta, scritta e motivata, almeno 1/3 dei componenti del Consiglio Direttivo stesso. Il Presidente è tenuto a convocarlo entro 30 giorni dalla richiesta.
Le sedute sono comunque valide, anche in caso di mancata convocazione, qualora il consiglio direttivo sia presente al completo e tutti si ritengano sufficientemente informati degli argomenti che si andranno a deliberare.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei suoi membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono normalmente a scrutinio palese, salvo che non sia richiesto lo scrutinio segreto dalla maggioranza dei consiglieri presenti.
Il Consiglio, al fine di promuovere la più ampia partecipazione dei membri e garantire il corretto e continuativo assolvimento delle funzioni amministrative dell’Associazione, può riunirsi a distanza, mediante l’utilizzo di modalità telematiche, sempre che sia garantita la possibilità di verificare con certezza l’identità dei soggetti intervenuti.
Gli strumenti informatici utilizzati devono essere noti a tutti i componenti dell’Organo e devono garantire la corretta e contestuale partecipazione alla riunione, il diritto di intervento alla discussione dei punti posti all’ordine del giorno nonché il diritto di voto per ogni consigliere.
Di ogni riunione deve essere redatto il verbale, a cura del Presidente e del Segretario, da trascriversi sul libro delle riunioni del Consiglio Direttivo, custodito a cura del medesimo presso la sede dell’Associazione.
Art. 20 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta dopo le elezioni, elegge tra i membri:
- il Presidente;
- uno o più Vicepresidenti (in tale ultimo caso, uno deve essere Vicario);
- il Tesoriere;
- il Segretario.
La carica di Tesoriere può essere assunta anche dal Presidente o dal Segretario.
Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d’ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare ad uno o più dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea.
Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:
- predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- dare esecuzione alle delibere assembleari;
- formalizzare gli atti per la gestione dell'Associazione;
- predisporre gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all’attività sociale;
- deliberare in merito all’adesione di un nuovo socio, ovvero ratificarne l'adesione e curare la tenuta e l’aggiornamento del libro soci;
- individuare le attività diverse di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore e successive modifiche ed integrazioni, esperibili dall’Associazione;
- deliberare l'esclusione dei soci (oltre agli altri provvedimenti disciplinari);
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione che non siano spettanti all’Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
- elaborare il bilancio di esercizio da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro il 30 aprile di ciascun anno ed il bilancio sociale (quest’ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna dal medesimo Consiglio Direttivo);
- stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e ai soci per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;
- vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinare le stesse.
Art. 21 – PRESIDENTE
Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio.
E’ eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e dura in carica per tre anni.
Ha i seguenti compiti e poteri:
- convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
- convocare l’Assemblea dei Soci;
- sottoscrivere gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, procedere agli incassi da terzi e autorizzare i pagamenti, di concerto con il Tesoriere;
- nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l’Associazione.
In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.
In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l’elezione del nuovo Presidente.
Art. 22 - SEGRETARIO
Il Segretario, di concerto con il Presidente, cura la corrispondenza e la documentazione dell’Associazione e redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.
Art. 23 - TESORIERE
Il Tesoriere, di concerto con il Presidente, cura la gestione finanziaria ed economica dell’Associazione, secondo le direttive del Consiglio Direttivo: in particolare, provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità a quanto deliberato dal medesimo Consiglio Direttivo e a tal fine ha il potere di operare sui conti e depositi bancari inerenti all’Associazione; mantiene aggiornati i libri contabili e predispone quanto necessario per la redazione della bozza di bilancio di esercizio e di bilancio sociale (quest’ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo) da sottoporre al Consiglio Direttivo ai fini della formale presentazione - per l’approvazione - in Assemblea dei Soci.
Art. 24 - ORGANO DI CONTROLLO
L’Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dal Codice del Terzo settore o per libera decisione dell’Assemblea.
L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall’Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell’Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’art. 14 del Codice del Terzo settore.
Nei casi previsti dal Codice del Terzo settore, l’Organo di Controllo, purché composto da revisori legali ed in alternativa alla contemporanea nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale, può assumere inoltre le funzioni di revisione legale dei conti e:
- esercita il controllo contabile e verifica, nel corso dell’esercizio e con periodicità di norma trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- verifica se il bilancio d’esercizio, ovvero il rendiconto nei casi in cui sia prevista la relativa redazione, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se tali scritture sono conformi alle norme che lo disciplinano;
- esprime con apposita relazione il giudizio sul bilancio d’esercizio, ovvero il rendiconto nei casi in cui sia prevista la relativa redazione;
- verifica sulla corrispondenza delle operazioni contabili ai deliberati e/o ai regolamenti corrispondenti.
L’Organo di controllo, quando nominato in composizione collegiale, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall’Assemblea. Nomina nel suo seno il Presidente.
Dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono riconfermabili. Essi possono essere revocati solo per giusta causa dall’Assemblea.
I membri dell’Organo di Controllo devono essere soggetti esterni e non appartenere all’Associazione, devono adempiere al loro dovere con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell’incarico; costituiscono cause di impedimento alla nomina quelle previste all’articolo 2399 del c.c.; il componente dell’Organo di Controllo o, in caso di Organo di Controllo collegiale almeno uno dei suoi membri, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all’art. 2397, comma 2 c.c..
Fermo restando il controllo contabile, all'Organo di controllo può essere attribuita la revisione legale dei conti nei casi in cui essa sia obbligatoria ai sensi dell'art. 31 del Codice del Terzo settore.
Di ogni seduta è disposto il verbale che deve essere trascritto sul libro dell’Organo di Controllo custodito e tenuto a cura del medesimo.
Art. 25 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI E FORO COMPETENTE
È rimessa all’Assemblea la decisione relativa alla nomina del Collegio dei Probiviri.
Il Collegio dei Probiviri è l’organo di garanzia statutaria e di giustizia interna dell’Associazione, composto da tre membri effettivi e due supplenti che subentrano in caso di dimissioni o decadenza dall’incarico dei membri effettivi, nominati dall’Assemblea dei Soci al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo, tra soggetti dotati di indubbia moralità, anche tra non soci.
Il Collegio senza alcuna formalità di procedura, purché nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, si pronuncia (salvo ove diversamente previsto nel presente Statuto) entro il termine massimo di 30 giorni dalla ricezione della relativa richiesta/ricorso, eventualmente prorogabili di altri 15 giorni.
Di ogni seduta è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, nominato di volta in volta, il verbale che verrà approvato seduta stante.
Il ricorso al Collegio dei Probiviri costituisce condizione di procedibilità per poter adire l’Autorità giudiziaria ordinaria in relazione alle materie deferite al Collegio medesimo ai sensi del presente Statuto. Dura in carica tre anni ed i suoi membri sono riconfermabili.
Per ogni controversia che non sia stata definita nei modi di cui sopra è competente in via esclusiva il foro del luogo in cui ha sede l’Associazione.
Art. 26 - GRATUITA' DELLE CARICHE
Tutte le cariche elettive sono gratuite.
Art. 27 - INCOMPATIBILITA’ ED INELEGGIBILITA’
Non possono, inoltre, essere eletti alla carica di membro del Consiglio Direttivo soci che abbiano tra loro rapporti di coniugio, ascendenza, discendenza e parentela sino al secondo grado. Tale causa di incompatibilità determina l’ineleggibilità di entrambi i soggetti interessati e, ove già nominati o eletti, la decadenza di entrambi dalla carica (salvo che uno dei due rinunci immediatamente al mandato), della quale prenderà atto il Consiglio Direttivo (che provvederà altresì alla relativa sostituzione) nella prima seduta utile secondo le modalità di cui sopra.
Art. 28 - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE
Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria dei Soci validamente costituita ai sensi del precedente articolo 15.
La stessa Assemblea nomina uno o più liquidatori, scelti anche fra i non Soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere e delibera anche la destinazione del patrimonio sociale ai sensi del precedente art. 10.
Art. 29 - PRIVACY E NORMA DI RINVIO
Il trattamento dei dati personali è svolto dall’Associazione in forma cartacea e digitale nel pieno rispetto del regolamento Europeo UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali. Le finalità e le modalità dei trattamenti operati dall’Associazione sono riportati nel registro dei trattamenti dell’associazione e nell’informativa privacy consegnata ai soci e pubblicata nel sito web. Non si raccolgono dati non pertinenti o non necessari alle finalità dell’associazione, la loro eventuale presenza nelle comunicazioni comporterà la cancellazione immediata di tali dati. Non sono raccolti e trattati dati particolari richiamati dall’art. 9 del regolamento Europeo UE 2016/679. Le attività dell’associazione, non determinano nessuna attività di profilazione dei dati raccolti degli interessati. Fotografie e video effettuati durante le attività svolte dall’associazione, potranno essere pubblicate anche se ritraenti il Socio, su sito/pubblicazioni dell’Associazione, solo ed esclusivamente qualora il socio ritratto, abbia espresso esplicito e libero consenso firmato. Titolare del trattamento dei dati è Serendippo aps, sede legale in Via G.M. Mitelli 11/2, 40128 Bologna - C.F. 91293130372 - P.IVA 03661221204 E-mail: primopianointernosette@gmail.com.
Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (in particolare il Codice del Terzo Settore) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.
Art. 30 – NORME TRANSITORIE
Lo Statuto, secondo la presente stesura, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione da parte dell’Assemblea.
Resta inteso che: (a) le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l’istituzione e l’operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore e/o l’iscrizione o migrazione dell’Associazione nel medesimo ovvero l’adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l’Associazione vi sarà iscritta o migrata ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore; (b) le clausole del presente Statuto incompatibili o in contrasto con i vincoli di cui al comma 8 dell’art. 148 del TUIR e al comma 7 dell'art. 4 del D.P.R. 633/1972 debbono intendersi efficaci solo una volta che sia decorso il termine di cui all’art. 104, comma 2, del D.Lgs. 117/2017 così come le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dal medesimo termine di cui all’art. 104, comma 2, del D.Lgs. 117/2017.